Statuto

 

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Gli scopi sociali

COSTITUZIONE
ART. 1 – E’ costituita l’Associazione Culturale "Christian Hess", con sede legale in Roma, Via dei Giornalisti 52, 00135, e sede operativa in Bolzano, Via dei Portici n. 71.
Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. La Associazione, a mezzo di delibera dell'assemblea in sede straordinaria, può istituire sedi secondarie e succursali in qualsiasi città italiana ed all'estero.

ART. 2 – L’Associazione ha carattere volontario, persegue scopi culturali e di solidarietà sociale, è apolitica, apartitica e non ha scopi di lucro.
Gli associati sono tenuti all’accettazione e all’osservanza del presente Statuto.
L’Associazione potrà partecipare, quale associato, ad altri Circoli e/o Associazioni o Fondazioni aventi scopi similari, nonché aderire ad organizzazioni o Enti con scopi culturali e umanitari.

DURATA
ART. 3 – La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.

OGGETTO
ART. 4 - L’Associazione ha lo scopo di favorire e sviluppare attività culturali in Italia e all’estero nelle più svariate discipline e forme, con particolare riguardo al processo d’integrazione europea, alla libertà di espressione e d’informazione, alla promozione della pace, al rispetto dei diritti umani e alla solidarietà sociale, intendendo così onorare e valorizzare il pensiero, la figura e l’opera del pittore e scultore tedesco Louis Christian Hess (Bolzano 24.12.1895 - Innsbruck 26.11.1944), che fu avversato dal nazismo, esule in Sicilia negli Anni 30, e la cui giovane vita fu spezzata, a 49 anni, per un bombardamento quando mancavano appena cinque mesi alla fine della seconda guerra mondiale.
L’Associazione si propone di raggiungere gli scopi sociali mediante:
a) contatti con istituzioni, accademie, musei, gallerie, storici dell’arte, critici e riviste d’arte, antiquari, case d’asta, collezionisti e operatori del settore per scambi d’informazioni rivolti alla più vasta conoscenza della produzione artistica del Maestro;
b) il recupero di documenti e testimonianze - a fini biografici, d’archivio e ad integrazione del catalogo - sulla figura e sulla produzione del Maestro andata dispersa e, in particolare, il ritrovamento di quelle opere che non firmò per non essere scoperto dai nazisti, al fine di promuoverne la valorizzazione;
c) l’organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, conferenze, seminari, ricerche, concorsi per tesi di laurea, premi nazionali e internazionali, mostre, concerti, spettacoli in genere e di ogni altra iniziativa utile ai fini sociali;
d) la pubblicazione e la realizzazione di propri organi di stampa anche con l’utilizzo di strumenti multimediali.

ASSOCIATI
ART. 5 – Possono essere associati persone fisiche italiane e straniere, in numero illimitato. Possono inoltre essere associati organismi ed enti privati e pubblici, associazioni e società aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione.
I soci, pur nella disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, si distinguono nominalmente in: Associati Fondatori, Ordinari, Onorari e Sostenitori.
a) Associati Fondatori: le persone che hanno partecipato alla fondazione dell’Associazione e sottoscritto l’atto costitutivo;
b) Associati Ordinari: le persone fisiche che accettano lo Statuto dell’Associazione e la cui domanda di adesione è sottoscritta da almeno un socio fondatore;
c) Associati Onorari: le persone fisiche o Enti che facciano richiesta di aderire all’Associazione o siano designati dall’assemblea dell’Associazione o dal Consiglio Direttivo a farne parte per meriti particolari:
d) Associati Sostenitori: le persone fisiche, Enti privati e pubblici, Associazioni, Società di qualsiasi natura che sostengono finanziariamente l’Associazione con atti di liberalità.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Le quote associative non sono trasmissibili a terzi, se non a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Tutti i soci indistintamente hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali e tra l’altro:
- il diritto di voto, qualunque sia il valore della quota, per gli associati maggiori di età per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

ART. 6 - L’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 – L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi, secondo le competenze statutarie.

ART. 8 – La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da presentarsi per iscritto;
b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme statutarie.

ORGANI
ART. 9 – Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

L’ASSEMBLEA
ART.10 - L’Associazione ha il suo organo sovrano nell’Assemblea. Hanno diritto di voto e di partecipazione all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli associati purché in regola col pagamento delle quote.
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e per il rinnovo delle cariche.
L’assemblea può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:
a) per decisione a maggioranza del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli associati.

ART. 11 – Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di 30 (trenta) giorni almeno, mediante avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, l’ora e gli argomenti da trattare. L’avviso viene esposto nell’albo dell’Associazione presso la sede sociale.

ART. 12 – L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati; in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.
Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.
L’assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Segretario del Consiglio Direttivo.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti da un segretario scelto dal Presidente tra gli intervenuti. Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per la redazione del verbale di assemblea fungendo quest’ultimo da segretario.
In caso di parità di voti l’assemblea è chiamata subito a votare una seconda volta; dopodichè il voto del Presidente vale il doppio.

ART. 13 – L’assemblea vota normalmente per alzata di mano. Il Presidente dell’assemblea può inoltre scegliere due scrutatori tra i presenti.

ART. 14 - All’assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria
a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
b) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e quelle annuali;
d) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 15 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall’assemblea che ne determina il numero e dura in carica 3 (tre) anni. Il Consiglio nella sua prima riunione, elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza e ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
c) deliberare su ogni operazione patrimoniale e finanziaria che ecceda l’ordinaria amministrazione;
d) esprimere parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
e) deliberare sulle domande di ammissione a socio Ordinario e Onorario;
f) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti e Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti.

ART. 16 – I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17 – Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano i due terzi dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal suo presidente o, in sua assenza, dal segretario o da un consigliere designato dai presenti.
Le sedute e le delibere del Consiglio Direttivo vengono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Soltanto il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire, con specifica delibera, se è opportuno rendere pubbliche le proprie decisioni.

IL PRESIDENTE
ART. 18 – Il Presidente rappresenta l’Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio, sovrintende all’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei confronti degli associati che dei terzi.
Il Presidente può conferire a ciascun associato procura speciale o "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti. L’incarico è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle effettive spese sostenute.

IL SEGRETARIO
ART. 19 – Il Segretario ha compiti esecutivi in base alle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

IL TESORIERE
ART.20 – Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell’Associazione.

PATRIMONIO SOCIALE
ART. 21 – Le entrate dell’Associazione sono costituite dalla quota di iscrizione dei soci e dai contributi ordinari e straordinari.

ART. 22 – L’associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

ART. 23 – L’esercizio sociale coincide con l’anno solare chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile successivo.
Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione.
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO
ART. 24 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato col consenso unanime degli associati.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della L.662/1996, sceglieranno l’Associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI
ART.25 – Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte, con regolamento interno dal Consiglio Direttivo.

ART. 26 – Per tutto quanto altro qui non previsto e disciplinato si fa espresso rinvio alle norme contenute nel Codice Civile in materia e alle vigenti norme di legge.

CONTROVERSIE
ART. 27 – Per qualsiasi controversia che insorgesse tra di loro, gli associati si impegnano a non adire le vie legali. L’assemblea nominerà tre arbitri che emetteranno un lodo arbitrale, cui l’associato dovrà irrevocabilmente conformarsi.

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Registrato a Roma il 25.03.2011.

     

 

 

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