COSTITUZIONE
ART. 1 – E’ costituita l’Associazione Culturale "Christian
Hess", con sede legale in Roma, Via dei Giornalisti 52, 00135, e sede operativa in Bolzano, Via dei Portici n. 71.
Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in
materia. La Associazione, a mezzo di delibera dell'assemblea in sede straordinaria, può istituire sedi secondarie e succursali in qualsiasi città italiana ed all'estero.
ART. 2 – L’Associazione ha carattere volontario, persegue
scopi culturali e di solidarietà sociale, è apolitica, apartitica e
non ha scopi di lucro.
Gli associati sono tenuti all’accettazione e all’osservanza del
presente Statuto.
L’Associazione potrà partecipare, quale associato, ad altri Circoli
e/o Associazioni o Fondazioni aventi scopi similari, nonché aderire ad
organizzazioni o Enti con scopi culturali e umanitari.
DURATA
ART. 3 – La durata dell’Associazione è fissata fino al 31
dicembre 2050.
OGGETTO
ART. 4 - L’Associazione ha lo scopo di favorire e sviluppare
attività culturali in Italia e all’estero nelle più svariate
discipline e forme, con particolare riguardo al processo d’integrazione
europea, alla libertà di espressione e d’informazione, alla
promozione della pace, al rispetto dei diritti umani e alla solidarietà
sociale, intendendo così onorare e valorizzare il pensiero, la figura e
l’opera del pittore e scultore tedesco Louis Christian Hess (Bolzano
24.12.1895 - Innsbruck 26.11.1944), che fu avversato dal nazismo, esule
in Sicilia negli Anni 30, e la cui giovane vita fu spezzata, a 49 anni,
per un bombardamento quando mancavano appena cinque mesi alla fine della
seconda guerra mondiale.
L’Associazione si propone di raggiungere gli scopi sociali mediante:
a) contatti con istituzioni, accademie, musei, gallerie, storici dell’arte,
critici e riviste d’arte, antiquari, case d’asta, collezionisti e
operatori del settore per scambi d’informazioni rivolti alla più
vasta conoscenza della produzione artistica del Maestro;
b) il recupero di documenti e testimonianze - a fini biografici, d’archivio
e ad integrazione del catalogo - sulla figura e sulla produzione del
Maestro andata dispersa e, in particolare, il ritrovamento di quelle
opere che non firmò per non essere scoperto dai nazisti, al fine di
promuoverne la valorizzazione;
c) l’organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, conferenze,
seminari, ricerche, concorsi per tesi di laurea, premi nazionali e
internazionali, mostre, concerti, spettacoli in genere e di ogni altra
iniziativa utile ai fini sociali;
d) la pubblicazione e la realizzazione di propri organi di stampa anche
con l’utilizzo di strumenti multimediali.
ASSOCIATI
ART. 5 – Possono essere associati persone fisiche italiane e
straniere, in numero illimitato. Possono inoltre essere associati
organismi ed enti privati e pubblici, associazioni e società aventi
attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione.
I soci, pur nella disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo, si distinguono nominalmente in: Associati Fondatori, Ordinari,
Onorari e Sostenitori.
a) Associati Fondatori: le persone che hanno partecipato alla
fondazione dell’Associazione e sottoscritto l’atto costitutivo;
b) Associati Ordinari: le persone fisiche che accettano lo
Statuto dell’Associazione e la cui domanda di adesione è sottoscritta
da almeno un socio fondatore;
c) Associati Onorari: le persone fisiche o Enti che facciano
richiesta di aderire all’Associazione o siano designati dall’assemblea
dell’Associazione o dal Consiglio Direttivo a farne parte per meriti
particolari:
d) Associati Sostenitori: le persone fisiche, Enti privati e
pubblici, Associazioni, Società di qualsiasi natura che sostengono
finanziariamente l’Associazione con atti di liberalità.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo.
Le quote associative non sono trasmissibili a terzi, se non a causa di
morte, e non sono rivalutabili.
Tutti i soci indistintamente hanno il pieno godimento di tutti i diritti
sociali e tra l’altro:
- il diritto di voto, qualunque sia il valore della quota, per gli
associati maggiori di età per l’approvazione e le modificazioni dello
Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
ART. 6 - L’accettazione delle domande di
ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.
ART. 7 – L’appartenenza all’Associazione
ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto
delle risoluzioni prese dai suoi organi, secondo le competenze
statutarie.
ART. 8 – La qualifica di associato può venir meno per i
seguenti motivi:
a) per dimissioni da presentarsi per iscritto;
b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati
motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme
statutarie.
ORGANI
ART. 9 – Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea e il
Consiglio Direttivo.
L’ASSEMBLEA
ART.10 - L’Associazione ha il suo organo sovrano nell’Assemblea.
Hanno diritto di voto e di partecipazione all’assemblea, sia ordinaria
che straordinaria, tutti gli associati purché in regola col pagamento
delle quote.
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione
del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e per il rinnovo delle
cariche.
L’assemblea può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria
che straordinaria:
a) per decisione a maggioranza del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli
associati.
ART. 11 – Le assemblee ordinarie e
straordinarie sono convocate con preavviso di 30 (trenta) giorni almeno,
mediante avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, l’ora
e gli argomenti da trattare. L’avviso viene esposto nell’albo dell’Associazione
presso la sede sociale.
ART. 12 – L’assemblea in sede
straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati; in seconda
convocazione con qualsiasi numero di presenti.
Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.
L’assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal
Segretario del Consiglio Direttivo.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti da un segretario
scelto dal Presidente tra gli intervenuti. Il Presidente ha inoltre
facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per la
redazione del verbale di assemblea fungendo quest’ultimo da
segretario.
In caso di parità di voti l’assemblea è chiamata subito a votare una
seconda volta; dopodichè il voto del Presidente vale il doppio.
ART. 13 – L’assemblea vota normalmente per
alzata di mano. Il Presidente dell’assemblea può inoltre scegliere
due scrutatori tra i presenti.
ART. 14 - All’assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria
a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
b) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle
relazioni del Consiglio Direttivo;
c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione
e quelle annuali;
d) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e
sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua
competenza;
e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione
dal Consiglio Direttivo.
In sede straordinaria
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 15 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero
variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall’assemblea che ne
determina il numero e dura in carica 3 (tre) anni. Il Consiglio nella
sua prima riunione, elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e
il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza e ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione
per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea,
assumendo le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
c) deliberare su ogni operazione patrimoniale e finanziaria che ecceda l’ordinaria
amministrazione;
d) esprimere parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal
Presidente;
e) deliberare sulle domande di ammissione a socio Ordinario e Onorario;
f) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad
Enti e Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività
dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti.
ART. 16 – I membri del Consiglio Direttivo
sono rieleggibili. Non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza
della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate.
ART. 17 – Il Consiglio Direttivo si riunisce
sempre in unica convocazione ogni qual volta il Presidente lo ritenga
necessario o quando lo richiedano i due terzi dei suoi componenti. Le
riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei
suoi componenti e sono presiedute dal suo presidente o, in sua assenza,
dal segretario o da un consigliere designato dai presenti.
Le sedute e le delibere del Consiglio Direttivo vengono fatte constare
da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Soltanto il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire, con specifica
delibera, se è opportuno rendere pubbliche le proprie decisioni.
IL PRESIDENTE
ART. 18 – Il Presidente rappresenta l’Associazione, a tutti gli
effetti, di fronte a terzi ed in giudizio, sovrintende all’attuazione
delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e ha la
responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli
affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione
sia nei confronti degli associati che dei terzi.
Il Presidente può conferire a ciascun associato procura speciale o
"ad negotia" per determinati atti o categorie di atti. L’incarico
è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle effettive spese
sostenute.
IL SEGRETARIO
ART. 19 – Il Segretario ha compiti esecutivi in base alle delibere
del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
IL TESORIERE
ART.20 – Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell’Associazione.
PATRIMONIO SOCIALE
ART. 21 – Le entrate dell’Associazione sono costituite dalla
quota di iscrizione dei soci e dai contributi ordinari e straordinari.
ART. 22 – L’associato che cessi per
qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto sul
patrimonio sociale.
ART. 23 – L’esercizio sociale coincide con
l’anno solare chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31
marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la
predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell’esercizio
precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30
aprile successivo.
Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato, a
disposizione dei soci, presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni
che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione.
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO
ART. 24 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere
deliberato col consenso unanime degli associati.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la
nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la
devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle
indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui
all’art.3 comma 190 della L.662/1996, sceglieranno l’Associazione
con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il
patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
NORME FINALI
ART.25 – Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del
presente Statuto potranno essere eventualmente disposte, con regolamento
interno dal Consiglio Direttivo.
ART. 26 – Per tutto quanto altro qui non
previsto e disciplinato si fa espresso rinvio alle norme contenute nel
Codice Civile in materia e alle vigenti norme di legge.
CONTROVERSIE
ART. 27 – Per qualsiasi controversia che insorgesse tra di loro,
gli associati si impegnano a non adire le vie legali. L’assemblea
nominerà tre arbitri che emetteranno un lodo arbitrale, cui l’associato
dovrà irrevocabilmente conformarsi.
----------
Registrato a Roma il 25.03.2011.
|